Art. 12.
(Tariffe).

      1. Le tariffe per le prestazioni professionali sono stabilite dai rispettivi Ordini

 

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professionali, secondo le norme fissate in ciascun ordinamento con riferimento alla complessità e alla qualità della singola prestazione. Salvo quanto stabilito al comma 2, esse non sono vincolanti, ma ad esse si può comunque fare riferimento in caso di mancata determinazione consensuale del compenso spettante al professionista.
      2. I singoli ordinamenti professionali possono comunque prevedere, a tutela del cliente, la fissazione di tariffe massime e minime inderogabili secondo i principi stabiliti dalla legge statale in conformità alla normativa comunitaria, con riferimento alle sole prestazioni che sono oggetto di riserva di competenza, ovvero che incidono su interessi generali, sono espressione di una pubblica funzione o sono soggette a procedure di evidenza pubblica.
      3. Il professionista è tenuto a rendere nota la complessità della prestazione richiesta fornendo le informazioni utili circa gli oneri, i tempi occorrenti, nonché i possibili risultati ipotizzabili al momento del conferimento professionale dell'incarico.
      4. Le deliberazioni in materia di tariffe sono approvate dal Ministro vigilante, con sindacato esteso anche al merito.